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UN QUESITO PER I PIù ESPERTI

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Annita:
Dunque ho fatto una veloce ricerca e ho trovato questa sentenza della Cassazione

Qualora il verbale di contravvenzione stradale sia stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 201, 1° comma, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), deve escludersi l'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, con la conseguenza che va dichiarata illegittima la pretesa sanzionatoria fatta valere (mediante ulteriore verbale) nei confronti del medesimo proprietario per aver omesso di comunicare gli anzidetti dati.
Cass. civ., Sez. II, 20/05/2011, n. 11185

Se ciò vale per la tardiva notifica del primo verbale, a maggior ragione dovrebbe valere per la MANCATA notifica. Purché sia effettivamente mancata e non ci sia stata compiuta giacenza. Però quello devono essere i vigili a provarlo.

E poi ho trovato questa:

E' illegittima, e deve pertanto essere annullata, la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 126-bis del codice della strada - D.Lgs. n. 285/1992 - nei confronti del proprietario del veicolo che abbia omesso di comunicare nei termini il nominativo del conducente del veicolo, allorquando la richiesta di tale comunicazione sia stata notificata dall'amministrazione contestualmente alla notifica del verbale relativo l'infrazione al codice della strada.
Giudice di pace Roma, 10/10/2006

Anche qui c'è un difetto di notifica del primo verbale (notificato insieme al secondo); e quindi penso sia applicabile alla mancata notifica.

In ogni caso, credo che tutte queste eccezioni potranno essere sollevate solo con un formale ricorso; dubito che il verbale ti venga annullato così "per simpatia" dai vigili di Minturno.

Mario fjr:
entro 30 gg dalla notifica di questa ultima multa devi fare ricorso al Giudice di Pace competente ed eccepire la mancata notifica del primo verbale.   Ovvio che la mancata notifica del primo verbale produce la nullità anche del secondo.

I termini per proporre ricorso (30 gg) sono sospesi per legge dal 01 al 31 agosto.

Devi fare ricorso eccependo, per come detto, la mancata notifica del primo verbale.   In questo caso l'onere della prova della notifica incombe alla Polizia Municipale; in caso negativo, il ricorso verrà accolto.   In caso positivo il ricorso verrà rigettato.

Per il ricorso si paga un "contributo unificato" di € 43 che, molto probabilmente, verrà recuperato in caso di accoglimento del ricorso.

Spero di esserti stato utile   

DISOSSATO:
Grazie, utilissimi e gentilissimi.

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Twister:
Silvano, io farei un saltino a Equitalia e chiederei uno storico per vedere se vi è una multa in pendenza. Se non vi è nulla allora mi sentirei con Plinio e seguirei il consiglio dell'avvocato.
In privato ti scrivo il perché
Michele


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DISOSSATO:
Ancora grazie a tutti per chiarire ancora meglio le idee vi riporto a titolo informativo ciò che recita l'unico verbale da me ricevuto :

CDS ART 126 BIS COMMA 2 IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO PERSONA FISICA O IL LEGALE RAPPRESENTANTE SE PERSONA GIURIDICA ED IN ENTRAMBE I CASI ALTRO OBBLIGATO IN SOLIDO AI SENSI DELL' ART 196 DEL CDS OMETTEVA SENZA GIUSTIFICATO E DOCUMENTATO MOTIVO DI COMUNICARE I DATI CERTIFICATIVI DEL NOMINATIVO E DELLA E DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE ENTRO IL TERMINE DI 60 gg A DECORRERE DALLA DATA DI CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL VERBALE N°.................................... DEL 23 FEBBRAIO 2015 NOTIFICATO IL 28 APRILE 2015

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