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Autore Topic: A proposito di tagliandi e periodo di garanzia  (Letto 5948 volte)

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Offline Centaedo

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A proposito di tagliandi e periodo di garanzia
« il: 22/12/2009, 15:41:45 »
Vorrei chiedere a chi ne fosse a conoscenza se allo scadere del periodo di garanzia è ancora necessario inviare le cartoline dei tagliandi a casa yamaha.

lamps
edoardo :?

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« Risposta #1 il: 22/12/2009, 19:15:03 »
Penso di si, almeno a me hanno spiegato cosi, due anni yamaha e uno un assicurazione ma questa domanda lo posta a Agosto prima dei famosi tagli

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« Risposta #2 il: 22/12/2009, 22:47:03 »
Personalmente - è dal 2007 che ho l'FJR - tagliandi non ne ho mai spediti.
L''officina dove porto la moto - assistenza autorizzata Yamaha - è collegata on-line con Lesmo e registra via web in tempo reale i tagliandi effettuati.

MY

P.S. Buone feste per tutti!

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« Risposta #3 il: 22/12/2009, 23:34:20 »
Dopo il terzo anno puoi risparmiarti la fatica.

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« Risposta #4 il: 23/12/2009, 06:40:12 »
Citazione da: "Padanian1"
Dopo il terzo anno puoi risparmiarti la fatica.


quoto in pieno

Offline Centaedo

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« Risposta #5 il: 23/12/2009, 16:59:18 »
Citazione da: "Padanian1"
Dopo il terzo anno puoi risparmiarti la fatica.


Penso anche io.

Volevo chiederti quindi terminata la garanzia ogni tipo di guasto è a carico del proprietario o ci sono casi particolari in cui la casa è cmq responsabile?
E se gli eventuali richiami sono indipendenti dalla procedura di garanzia.

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« Risposta #6 il: 23/12/2009, 19:36:53 »
Dopo il terzo anno qualsiasi guasto, non riconducibile ad un vizio occulto, è a carico del compratore.
In realtà sarebbe dal secondo anno, perchè il terzo non è di legge, ma è coperto da una assicurazione privata che copre il costo del ricambio ma non della manodopera.
Il vizio occulto è un difetto che non poteva essere a conoscenza del compratore ed esisteva sin dall'acquisto, come per esempio il famoso cavalletto che si rompe, e per il quale la copertura è indeterminata nel tempo.
Il richiamo invece è un vizio occulto presente su molteplici esemplari, che rappresenta un rischio per la sicurezza della circolazione, e che deve essere gestito tramite un atto ufficiale al ministero dei trasporti.

Offline Centaedo

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« Risposta #7 il: 23/12/2009, 19:46:58 »
Ottimo, grazie per la precisazione Padanian :wink:

Tanti auguri
lamps
edoardo

Offline Ricky

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« Risposta #8 il: 23/12/2009, 21:14:45 »
Mi sono informato e dopo il terzo anno ci attacchiamo al portafoglio.
CIAO
Riccardo.... Ricky....The Black Sheep. Dagli del Gassss Al Minarelli.
Fjr 1300 A Silver Storm. Fjr 1300 AS Midnight Black.  Il Mito. Gs1200 Ocean Blu. Gs 1250 Adventur Trophy.
I rompi co*****i non vanno mai in ferie, maremma maiala.

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« Risposta #9 il: 24/12/2009, 11:35:44 »
Citazione

Mi sono informato e dopo il terzo anno ci attacchiamo al portafoglio

 :shock:  :?  :evil:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:

Offline Centaedo

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« Risposta #10 il: 24/12/2009, 14:57:27 »
Citazione da: "Padanian1"
Il vizio occulto è un difetto che non poteva essere a conoscenza del compratore ed esisteva sin dall'acquisto, come per esempio il famoso cavalletto che si rompe, e per il quale la copertura è indeterminata nel tempo.


In questo caso però mi sorge un dubbio, per la copertura del danno bisogna che la moto sia stata regolarmente tagliandata da yamaha nel tempo:?:  :?  :?  :?
In caso sarebbe logico continuare a spedire le cartoline

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« Risposta #11 il: 24/12/2009, 15:34:21 »
Il vizio occulto è tale anche in presenza o in assenza di manutenzione presso officine autorizzate, a meno che il venditore dimostri che una manutenzione regolare avrebbe potuto palesare il vizio o prevenirne il manifestarsi.
Nel caso di specie, il cavalletto si rompe anche in presenza di manutenzione e quindi avere effettuato oppure no i tagliandi presso officina autorizzata non fa differenza.
Teniamo presente anche che i concessionari italiani sono reticenti nell'applicare la direttiva comunitaria che dispone che la garanzia decorra regolamente anche in presenza di manutenzione eseguita presso altro meccanico non accreditato presso la rete di vendita, a patto che siano dettagliati ed effettuati secondo quanto previsto dalla casa.
Ogni clausola, anche prevista nel contratto d'acquisto, volta a privare l'acquirente della scelta presso quale esercente effettuare tale operazione di manutenzione è da considerarsi contraria alla normativa comunitaria e quindi vessatoria e cioè nulla.

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« Risposta #12 il: 24/12/2009, 15:39:39 »
A rafforzare questo concetto vi segnalo la cosiddetta Direttiva Monti, cioè il regolamento 1400/2002 della Comunità Europea

Concetti della Direttiva Monti

La Direttiva stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali. In dettaglio:

Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore
Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica
Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate
Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia
E’ chiaro che un officina non appartenente alla rete di assistenza del costruttore non può fornire parti e mano d’opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare il diritto di regresso verso il Venditore in alcuni casi; tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.
Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”.
La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell’ambito della rete di officine Autorizzate.
Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.

Offline Centaedo

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« Risposta #13 il: 27/12/2009, 18:55:16 »
Per chi fosse interessato, a supporto di quanto dice padanian, posto una breve ma interessante intervista al responsabile settore auto dall'adiconsum.
http://www.adiconsum.it/index.php?pagina=notizia&idarticolo=263&categoria=4

lamps
edoardo