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Dubbi sull'installazione di accessori non originali

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AlexMajor:
Art. 170.

Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 641.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

ippica68:
@alex mi sono perso, come mai hai messo il 170 del cds?

AlexMajor:
Ciao Michele,
perchè mi sembrava che al punto 5 sia prevista una limitazione di dimensioni a partire dall'asse del veicolo. Almeno, io lo interpreto così. Michele, sarei ben interessato a sapere esattamente quale sia la situazione.Sono sicuro che tu puoi aiutarci su questo argomento.

Alessandro

ippica68:

--- Citazione da: AlexMajor - 18/04/2013, 13:54:50 ---Ciao Michele,
perchè mi sembrava che al punto 5 sia prevista una limitazione di dimensioni a partire dall'asse del veicolo. Almeno, io lo interpreto così. Michele, sarei ben interessato a sapere esattamente quale sia la situazione.Sono sicuro che tu puoi aiutarci su questo argomento.

Alessandro

--- Termina citazione ---

Qui servirebbe molto di più Marco "Depo" che io.
Non credo che vada incontro a niente anche perché la moto nasce con i bauletti e cosi dovrebbe circolare, un dubbio lo fanno nascere i paracarena ma non credo che arrivino a 50cm dalla carena.
Guardando la moto da dietro i paracarenda dovrebberò essere in linea o poco più sporgenti.
Invece sai cosa mi mette forti dubbi? che non siano mai stati commercializzati in Italia e li vendano solo negli USA.
In Italia ci sono test di omologazione su ogni vite, chiariamo, si possono installare tranquillamente ma se trovi quello sbagliato e ti manda alla revisione sequestrandoti il veicolo perché manca un omologazione CEE sei tu a pagare non il costruttore che te li vende.
Bisognerebbe sapere se il costruttore li vende in CEE e se no, come mai!

Possibile che tra i nostri soci non ci sia nessuno che lavori in Motorizzazione?
Michele

AlexMajor:
Michele,

però personalmente ho messo la mia attenzione sulla frase "...che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo... di 50 cm".
Interpreto quelle due righe dell'art 5 così :

1. Davanti e dietro si posso "portare" delle cose che SPORGONO DALLA SAGOMA al massimo 50 cm.
2. Mentre lateralmente , rispetto all'asse della moto, la sporgenza massima consentita di 50 cm.Le borse non eccedono i 50 cm di sporgenza per parte (rispetto all'asse).

La domanda è : visto che le "salva carene" posteriori, sono ovviemente più sporgenti delle borse... rimangono entro i limiti dei 50 cm?

Mi informo con un mio amico che è commissario aggiunto di una Polizia Locale (ed è lui stesso un motociclista).

Alessandro

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